Per presentare un reclamo scritto è possibile alternativamente:
- trasmetterlo per posta ordinaria a: Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere Soc. Coop. – Ufficio Reclami – Via Marconi, 29 – 60010 Ostra Vetere (An)
- trasmetterlo a mezzo posta elettronica alla casella banca@ostravetere.bcc.it
- inviarlo per posta elettronica certificata alla casella bcc.ostravetere@legalmail.it
- consegnarlo direttamente alla Filiale dove è intrattenuto il rapporto, che provvede al ritiro del reclamo ed alla successiva trasmissione all'Ufficio Reclami della Banca.
La Banca risponderà:
- entro 60 giorni dalla ricezione, se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari (ad es. conti correnti, carte di pagamento, mutui, finanziamenti),
- entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, se il reclamo è relativo a servizi di investimento,
- entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento,
- entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, se il reclamo è relativo alla violazione degli obblighi di comportamento che devono essere rispettati nei confronti dei contraenti polizze assicurative.
Il Cliente, in mancanza di risposta entro i termini previsti, o qualora fosse comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, potrà:
Per controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari
dopo aver presentato un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, se insoddisfatto dell’esito, o se dopo 60 giorni non ha ricevuto risposta dalla Banca, il cliente può rivolgersi:
- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, richiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
- al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca.
Guida ABF
Modulo ricorso ABF
Per controversie inerenti servizi di investimento
dopo aver presentato un reclamo in materia di servizi di investimento, se insoddisfatto dell’esito, o se dopo 60 giorni non ha ricevuto risposta dalla Banca, il cliente può rivolgersi:
- all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito da CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.acf.consob.it.
Per controversie inerenti all’intermediazione assicurativa
dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell’esito o se dopo 45 giorni non ha ricevuto risposta dalla Banca, il cliente può rivolgersi:
- all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all’IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
AVVERTENZA
Si segnala che è obbligatorio, prima di agire in giudizio, esperire il "tentativo di mediazione", cioè chiamare la controparte di fronte ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito Albo e tentare così di raggiungere un accordo spontaneo. Ad esempio, possono essere utilizzati per svolgere tale "tentativo di mediazione" obbligatorio, i sopra citati ABF, Conciliatore Bancario Finanziario e Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob (così come ogni altro organismo riconosciuto dal Ministero della Giustizia).
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